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Il contratto di rete: quadro generale e profili applicativi

L’istituto del “Contratto di rete” è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con il D.L. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successivamente sottoposto a modifiche che ne hanno determinato l’odierna fisionomia.

La disciplina di riferimento, nello specifico, è contenuta nell’art. 3, comma 4ter e ss., del suindicato Decreto Legge.

Con tale contratto il legislatore ha voluto conferire agli imprenditori un nuovo strumento di aggregazione (alternativo e differente rispetto agli istituti giuridici sino a quel momento esistenti) al fine di consentire loro il perseguimento dello scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” con l’obbligo specifico, “sulla base di un programma comune di rete, di collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Per una migliore ed agevole comprensione, si procede in via schematica nella descrizione dell’istituto in parola.

Tipologie possibili di “contratti di rete”

Sulla base di una diversa strutturazione ed organizzazione del contratto di rete, le imprese possono organizzarsi in:

  • cc.dd. “reti-contratto”, caratterizzate da una attività per lo più interna tra le partecipanti, senza che vi sia una soggettività giuridica, né una autonomia patrimoniale distinta rispetto ai partecipanti alla rete e, proprio per tale ragione, senza che vi possa essere una soggettività fiscale autonoma della rete (sia essa passiva od attiva). A tale ultimo proposito, come si dirà infra circa gli “adempimenti”, in tali casi alla rete non è riconducibile una posizione autonoma presso il registro delle imprese e, pertanto, alla stessa non viene assegnata una partita iva;

  • cc.dd. “reti-soggetto” o “reti-organizzazione”, veri e propri centri autonomi di imputazione di interessi e negozi giuridici, caratterizzate da una propria soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale, distinte da quelle di ogni singola impresa partecipante, con potere di stipulare contratti in nome proprio, svolgere attività ed assumere obblighi anche nei confronti dei terzi. Alla luce di ciò, ovviamente, tali tipi di rete sono soggetti tributari attivi e passivi muniti di propria partita iva.


Elementi, essenziali e non, dei contratti di rete

I contratti di rete, alla stregua di qualsiasi altro negozio giuridico, necessitano, per la loro validità ed efficacia, di alcuni elementi essenziali


I soggetti che partecipano alla rete.

Le reti devono essere composte da un minimo di due imprese, pur se, ovviamente, il concetto stesso di rete postula una pluralità (maggiore di due) di soggetti aderenti, i quali, in base anche al loro diverso oggetto sociale, garantiscano il raggiungimento dello scopo proprio della rete stessa, ovvero l’incremento della capacità innovativa, della produttività e della competitività sul mercato, mantenendo ciascuno la propria indipendenza ed identità. Per partecipare ad una rete di imprese, sia come contraenti originari (coloro che costituiscono il contratto) sia come aderenti (coloro che divengono, in un secondo momento, parte contrattuale), è necessario essere imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c.. Possono quindi partecipare, ad esempio: persone fisiche che esercitino attività imprenditoriale; società, pubbliche o private, piccole o medio-grandi, che svolgano attività commerciale o agricola con o senza scopo di lucro; enti pubblici o privati che abbiano per oggetto, esclusivo o principale, attività di impresa non necessariamente commerciale; imprese controllate o collegate; imprese straniere; imprese miste.


La causa del contratto.

Come già specificato, la causa del contratto – avente caratteristiche più economiche che prettamente giuridiche – consiste nell’accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese che partecipano alla rete.


Oggetto del contratto.

L’oggetto del contratto è da rinvenirsi nel c.d. “programma di rete”, elemento essenziale richiamato dal citato art. 3 comma 4ter D.L. 5/2009. Il programma di rete – vero e proprio fulcro del contratto – dovrà contenere l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune, ossia, in sostanza, le attività che le imprese si impegnano a realizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il programma di rete, nella sua concreta formulazione - finalizzata al raggiungimento dello scopo specifico della rete stessa (la causa negoziale) – assume pertanto rilevanza fondamentale, essendo l’elemento che, in definitiva, giustifica la legittimità dell’atto.

Le imprese, pertanto, possono obbligarsi a collaborare in aree attinenti all’esercizio delle proprie attività, a scambiarsi informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure ancora, esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Tra le altre, a titolo esemplificativo: la creazione di un portafoglio comune di fornitori, onde contenere i relativi costi ed incrementare il proprio potere contrattuale; la commercializzazione e/o il marketing comune per i medesimi fini di cui sopra; la gestione in comune di attività strumentali al raggiungimento di maggior competitività; la maggiore adattabilità e mobilità dell’uso delle risorse umane e, più in generale, qualunque attività complementare che le imprese, singolarmente, non sarebbero in grado di supportare.


Forma.

Le imprese hanno la possibilità di stipulare il contratto di rete in tre diverse modalità, ovvero (i) per atto pubblico, (ii) per scrittura privata autenticata ovvero, con notevole agevolazione in termini organizzativi e di spesa, (iii) per atto firmato digitalmente senza il necessario intervento di un notaio.

In quest’ultimo caso il contratto di rete dovrà essere trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con D.M. n. 122 del 10 aprile 2014.


Contenuto.

Il medesimo art. 3, comma 4ter, D.L. 5/2009 prevede dettagliatamente il contenuto che il testo contrattuale deve avere, individuando, tra l’altro, gli elementi necessari e quelli facoltativi, ovvero:

(i) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante alla rete. Qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune (di cui infra) si dovrà indicare altresì la denominazione e la sede della rete;

(ii) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;

(iii) le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

(iv) la definizione del programma di rete;

(v) le modalità di realizzazione dello scopo comune;

(vi) qualora prevista l’istituzione del fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;

(vii) la durata del contratto. E’ ovvio che la stessa debba essere valutata sulla base dell’entità e del contenuto del programma di rete. Si segnala che, nella generalità dei casi, i contratti di rete sembrerebbero avere una durata che oscilla tra i 3 ed i 5 anni;

(viii) le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

(ix) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti;

(x) in caso di rete-organizzazione, la nomina di un organo comune di gestione;

(xi) le cause di risoluzione del contratto ed il foro competente.

Pubblicità e registrazione.

Il contratto di rete deve essere annotato nel registro delle imprese. In mancanza esso non avrà alcun effetto di legge, sia nei confronti dei terzi sia tra i partecipanti alla rete.

Nello specifico, la norma prevede un diverso regime pubblicitario per la “rete-contratto” e per la “rete-soggetto”. In specie: (i) nel primo caso, è necessaria l’iscrizione del contratto nella sezione del registro delle imprese in cui è iscritta ciascuna impresa partecipante. Il contratto ha efficacia dal momento dell’esecuzione dell’ultima iscrizione; (ii) nel secondo caso, l’iscrizione deve essere effettuata nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete stessa. Con la predetta iscrizione, il contratto comincia ad avere effetto e la rete acquisisce soggettività giuridica (c.d. pubblicità costitutiva) e, in via automatica, anche soggettività tributaria.

Proprio alla luce del fatto che l’efficacia tout court del contratto decorre dal momento della registrazione dello stesso, il legislatore non ha previsto alcun termine per l’adempimento pubblicitario.

Si segnala che, invece, per ciò che concerne la pubblicità dell’atto firmato digitalmente, è necessario seguire ed eseguire quanto previsto al già richiamato allegato A del D.M. 122/2014.

Il contratto di rete, inoltre, è soggetto a registrazione fiscale. Per le reti-soggetto, che svolgono attività commerciale o agricola in via esclusiva o principale, si applica una imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) per i conferimenti in denaro e/o beni mobili, mentre per gli apporti consistenti in diritti di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili, è dovuta una imposta con aliquote ordinarie. Diversamente, se la rete-soggetto non svolge quel tipo di attività, si applica sempre una imposta proporzionale pari al 3%. Per le reti-contratto è, invece, dovuta l’imposta di registro in misura fissa pari ad € 200,00.

Vantaggi.

Partecipare ad un contratto di rete permette alle imprese notevoli vantaggi di stampo economico-organizzativo. Nella specie:

  • la possibilità di instaurare un sistema regolamentato di rapporti stabile e duraturo tra le imprese partecipanti, volto alla realizzazione di obbiettivi strategici e non limitati – come in altri istituti giuridici (consorzi e ATI) – a singole fasi produttive e/o gestionali della vita di una impresa ovvero a singole operazioni economiche e/o commerciali;

  • la possibilità di usufruire di una amplissima autonomia contrattuale volta alla determinazione, puntuale e precisa, dell’oggetto del contratto di rete, potendo in tal modo far coesistere, in un unico contesto contrattuale, caratteristiche associative e di scambio;

  • la possibilità di condividere conoscenze e competenze, così ampliando, potenzialmente, il know how aziendale;

  • la possibilità di razionalizzare i costi di gestione, così riducendo i rischi operativi di impresa;

  • la possibilità di utilizzo “condiviso” del personale dipendente delle imprese “retiste” - in regime di codatorialità e/o di distacco - con presunzione di legittimità dei relativi presupposti normativi.


Funzionamento della rete.

Le imprese partecipanti costituiscono la c.d. “governance” di rete, spettando a ciascuna di esse di prendere posizione e decidere su ogni questione di interesse comune, come ad esempio:

  • l’attuazione del programma comune, punto centrale del contratto di rete;

  • i diritti e gli obblighi dei partecipanti, i quali, come detto devono necessariamente essere ben specificati e chiariti nel contratto di rete con apposita clausola;

  • le modifiche al contratto, che possono essere soggettive, quando riguardino i soggetti partecipanti od oggettive, cioè relative al contenuto del programma di rete; occorre sottolineare che in caso di modifiche concernenti gli elementi essenziali e qualificanti del programma di rete, è opportuno prevedere la facoltà di recesso per i dissenzienti;

  • l’ingresso di nuovi partecipanti, mediante l’approvazione delle imprese che hanno già aderito alla rete;

  • i criteri per assumere le decisioni; se i partecipanti non dispongono diversamente, queste sono in genere assunte all’unanimità; diversamente, è possibile prevedere i criteri della maggioranza semplice dei partecipanti o delle maggioranze qualificate, nonché ancora prevedere le modalità di calcolo della maggioranza.

L’ampia autonomia negoziale consentita alle imprese partecipanti, dà loro la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune, nonché di nominare un organo di gestione al quale assegnare determinati poteri. Mentre in caso di rete-contratto, quanto appena detto resta nell’alveo delle facoltà concesse alle imprese partecipanti, così non può dirsi per le reti-soggetto (o reti-organizzazione), per la cui costituzione il fondo patrimoniale comune e l’organo di gestione risultano necessari.


Il fondo patrimoniale comune.

Il fondo patrimoniale è composto dal complesso dei beni e dei diritti (c.d. contribuzioni, non conferimenti come nelle società di persone e di capitali) destinati all’esecuzione ed alla realizzazione del programma comune di rete; ha dunque uno specifico vincolo di destinazione, in quanto le contribuzioni apportate dalle imprese partecipanti sono esclusivamente volte a perseguire gli scopi strategici che le stesse si sono prefissate di raggiungere ricorrendo allo strumento della rete.

Ad esso si applica, in quanto compatibile, il disposto normativo previsto dagli artt. 2614 e 2615, II comma, c.c., dettato in materia di consorzi con attività esterna.

Tali norme prevedono che: (i) i partecipanti al fondo non possano chiedere per tutta la durata del contratto la divisione del fondo; (ii) i creditori particolari delle singole imprese partecipanti non possano far valere i loro diritti sullo stesso; (iii) per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondano solidalmente il patrimonio della rete e quello del partecipante interessato; (iv) per le obbligazioni contratte dall’organo comune (ove costituito) in relazione al programma di rete, i terzi possano far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo.

Nel caso in cui la rete sia dotata di fondo patrimoniale e di organo di gestione comune si assisterà, quindi, ad una consistente limitazione della responsabilità patrimoniale in relazione alle obbligazioni assunte per l’esecuzione delle attività di rete: le imprese partecipanti non risponderanno di tali obbligazioni, proprio come se la rete fosse una persona giuridica autonoma dotata di autonomia patrimoniale perfetta.

Diversamente, nel caso di rete sprovvista di fondo comune (nella rete-contratto anche in caso di costituzione dello stesso), si ritiene che per le obbligazioni assunte nell’esecuzione del programma di rete, invece, siano responsabili direttamente ed in via solidale le imprese aderenti alla rete stessa.

L’oggetto delle contribuzioni nel fondo è generalmente denaro, ma può essere anche rappresentato dal godimento di un immobile (ove si installi la sede della rete, ad esempio), da marchi, brevetti, strutture, impianti o macchinari. Sarà necessario, in tali ultimi casi, determinare il valore della contribuzione con criteri chiari e precisi. Le imprese partecipanti possono, inoltre, concordare una contribuzione iniziale, prevedendone poi una successiva (ad esempio, prevedere dapprima il pagamento dei costi di conclusione di un contratto e di avvio di una start up e poi un contributo fisso sulla base delle attività indicate nel programma di rete).

Se la rete è dotata di fondo patrimoniale, è necessario applicare le seguenti disposizioni:

  • il contratto deve prevedere una denominazione ed una sede per la rete;

  • la rete, da iscrivere nel registro delle imprese, acquista soggettività giuridica;

  • la rete è tenuta a rendicontare annualmente la propria situazione patrimoniale, osservando, per quanto possibile, le norme dettate per la redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni.

Se la rete, invece, non risulta dotata di fondo patrimoniale, non è previsto che debba avere una propria denominazione, né una propria sede, né una posizione autonoma nel registro delle imprese e non è tenuta all’obbligo di rendiconto annuale.

L’organo di gestione comune.

Nelle reti ove tale organo viene – o deve essere – costituito, esso è incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di esso. Può essere costituito sia da un singolo soggetto, persona fisica o giuridica, sia da una pluralità di membri in rappresentanza dei partecipanti alla rete e può essere, altresì, coadiuvato da soggetti esterni alla rete stessa.

Le imprese partecipanti possono nominare l’organo al momento della stipula del contrato di rete; in tal caso, dovranno indicare nello stesso: (i) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto; (ii) i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto; (iii) le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vita del contratto. Possono nominarlo anche in un momento successivo, con atto separato da iscrivere nel registro delle imprese.

La durata dell’incarico è liberamente stabilita nel contratto, anche se, generalmente, è previsto un termine entro il quale l’organo comune deve portare a compimento l’incarico affidatogli da ogni singola impresa partecipante attraverso il conferimento di uno specifico mandato.

In caso di rete-contratto, ove le imprese partecipanti decidano di nominarne uno, l’organo comune agisce in nome e per conto dei partecipanti nelle procedure in cui sono coinvolte le pubbliche amministrazioni, negli interventi di garanzia per l’accesso al credito, nell’utilizzo di strumenti di promozione e tutela di prodotti e marchi di qualità, oltre che in tutti quei casi specificamente indicati nel conferimento del mandato.

In caso di rete-soggetto, l’organo comune agisce in nome e per conto della rete, la quale può, a titolo esemplificativo, affidargli i poteri per la conclusione, l’esecuzione e la gestione di contratti o parti degli stessi, ovvero di svolgere attività, anche commerciale, nei confronti dei terzi, ovvero ancora di eseguire delle decisioni dei partecipanti alla rete per rendere più efficiente il funzionamento della stessa.

Nei confronti delle imprese partecipanti che gli abbiano conferito il mandato, l’organo comune è tenuto ad eseguirlo con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 e ss. c.c.). In tal senso, deve: (i) aggiornare i mandanti in ordine all’esecuzione dell’incarico ricevuto; (ii) rispettare la durata ed i limiti fissati per il suo incarico; (iii) attenersi alle istruzioni ricevute.

In caso di violazione di tali obblighi, l’organo comune sarà direttamente responsabile nei confronti dei partecipanti alla rete e sarà obbligato al risarcimento dei danni da questi subiti. L’organo comune non è responsabile nei confronti dei terzi dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di rete; gli effetti degli atti conclusi dall’organo medesimo si producono, infatti, direttamente nei confronti delle imprese mandanti.

Diverso il caso in cui l’organo comune agisca senza averne i poteri o superando i limiti di quelli conferitigli: in tale ambito, l’atto compiuto resta inefficace per i partecipanti alla rete e l’organo comune sarà ritenuto responsabile in proprio del risarcimento dei danni che il terzo avesse a subire per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto, fatta salva, in ogni caso, la ratifica dell’operato da parte delle imprese mandanti.

L’organo cessa dalla carica per le seguenti cause: (i) scadenza del termine di durata del contratto di rete; (ii) completata esecuzione dell’incarico; (iii) revoca dell’incarico da parte di tutti i partecipanti, altrimenti non ha efficacia, salvo che non sussista una giusta causa.

Fasi costitutive (Ipotesi pratica).

Alla luce di quanto detto e della diversa strutturazione ed organizzazione dei due tipi di contratti di rete (rete-contratto e rete soggetto), nella prassi le imprese sono portate ad arrivare a costituire una rete-soggetto solo dopo aver “testato” una rete-contratto con le altre partecipanti. Ciò, ovviamente, in ragione del fatto che la rete-soggetto ha una logica ben più prossima agli altri istituti associativi e, pertanto, una strutturazione tendenzialmente più rigida.

In specie, in una prima fase le imprese danno vita ad una rete-contratto (cd. di tipo “leggero”), avente maggior flessibilità in termini, ad esempio, di (i) minor rischio connesso alla responsabilità patrimoniale illimitata e solidale dei singoli partecipanti alla rete, che rimane contenuto in ragione dello svolgimento di attività esclusivamente interne alla rete; (ii) minor impegno economico, prevedendosi l’investimento di capitali limitati; (iii) non compromissione della propria autonomia societaria e di impresa.

In una seconda fase le imprese, magari in ragione del positivo andamento dei rapporti sviluppati nella rete-contratto, possono decidere di modificare l’assetto della rete stessa da “leggera” a “pesante”, creando una rete-organizzazione, ovvero (a) costituendo un fondo patrimoniale comune e (b) demandando l’esecuzione del programma di rete ad un organo ad hoc, ovvero all’organo di gestione comune.

In una terza ed ultima fase sarà la rete stessa, soggetto giuridico a tutti gli effetti (iscritto, lo ricordiamo, nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha sede), a concludere i contratti e ad avere rapporti giuridici diretti con i terzi. L’organo comune, pertanto, non sarà più mandatario dei partecipanti alla rete, bensì della rete medesima.


Avv. Giuseppe Bardanzellu, Avv. Giuseppe Campolo


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